I MAGISTRATI SONO SOGGETTI SOLTANTO
ALLA LEGGE.
E I POLITICI? ESSI NON SONO
SOGGETTI A NULLA E A NESSUNO
Tra il 29 e il 30 gennaio di questo
2010, con l'Inaugurazione dell'anno giudiziario, il
Guardasigilli Alfano, a Roma, o i suoi inviati in
periferia, si sono affannati a far prediche e a dare
lezioni di stile e di costume a tutta la categoria dei
magistrati, che, tolta qualche eccezione che conferma la
regola, non ha niente da imparare, soprattutto dai
politici.
E' urgente ribadire subito che quello
giurisdizionale è uno dei tre Poteri dello Stato, cosa
che ai politici dà maledettamente ai nervi, anche se la
Costituzione, al titolo IV, stabilisce che la
Magistratura esercita la Funzione giurisdizionale, e
all'art. 104, co. 1, soggiunge che "La
Magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere".
E' dunque superfluo che i politici
continuino a ripetere con sussiegosa aria
paternalistica, che i giudici sono soggetti soltanto
alla legge, come appunto sancisce l'art. l 01, co.2,
della costituzione, quasi che sia normale vedere giudici
soggetti a qualcosa di diverso dalla legge. Come invece
accade, come fra poco vedremo, tra i politici.
Che se poi la critica fosse rivolta a
quei magistrati che fanno politica attiva nell'esercizio
delle loro funzioni, sarebbe facile obiettare che si
tratta di problemi soltanto disciplinari e limitati, di
cui sono responsabili i superiori, e, con essi, certi
politici di tutte le tinte. Fermo restando che il
magistrato ha il diritto di avere le idee politiche che
preferisce, ma ha pure il dovere di non farne pubblica e
chiassosa professione.
Va detto, tuttavia, che i politici
non possono stigmatizzare, come hanno fatto di recente,
il rifiuto di qualche corrente dell'Associazione
nazionale magistrati di partecipare alle cerimonie
inaugurali dell’Anno giudiziario.
***
E' questo il momento di chiedere ai
politici se debbano essere solo i magistrati soggetti
unicamente alla legge, o non anch'essi, ai quali sembra
sia riservato perfino il diritto di violarla
impunemente, come sta ora accadendo.
Pende infatti istanza 4 aprile-19
maggio 2008, proposta da chi scrive questa nota, per la
messa in stato d'accusa, avanti al Parlamento in seduta
comune, del Presidente della Repubblica per attentato
alla Costituzione a norma dell'art. 90 (art. 12 Legge
costituzionale 11 marzo 1953 n. 1). La deliberazione
deve essere adottata dal Parlamento in seduta comune, a
scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su relazione
di un Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa,
formato dai componenti della Giunta del Senato e dai
componenti della Giunta della Camera dei deputati,
competenti per le autorizzazioni a procedere. Il comma 2
dell'art.12, recita poi che "il Comitato di cui al comma
1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato
della Repubblica o dal Presidente della Giunta della
Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna
legislatura".
Nel caso in questione l’istanza è
sorretta da vari atti difensivi redatti dal denunciante
e da motivazione particolareggiata, ed è basata,
oltre che sull'inerzia del Parlamento, che non ha
mai messo all'ordine del giorno dei suoi lavori
l'abrogazione della XII disposizione transitoria della
costituzione, che vieta la ricostituzione del partito
fascista, ed è la base di tutta la legislazione
repressiva e persecutrice accumulatasi negli anni, e che
per le sue caratteristiche di norma transitoria sarebbe
dovuta durare due-tre anni, mentre invece dura da oltre
sessantadue, anche sull'inerzia, ben peggiore,
del Capo dello Stato che, sebbene più volte pregato,
anche da chi scrive questa nota, non ha mai preso alcuna
iniziativa sul delicato e importantissimo problema. Ma
il peggio è che la XII d.t., e le norme repressive che
da essa traggono l'alibi per esistere all'infinito, sono
in conflitto clamoroso con ben quattro articoli della
costituzione, e precisamente il 3, uguaglianza di tutti
i cittadini di fronte alla legge, il 18, diritto di
libera associazione, il 21, diritto di libera
manifestazione del pensiero, e il 49, diritto di libera
associazione.
Chi scrive non ripete qui le
motivazioni già svolte in merito, sia con gli atti
allegati alla procedura promossa, e ancora pendente, sia
con la pubblicazione e la diffusione dei medesimi. Si
limita invece a fare delle domande puramente retoriche,
perché la risposta è già in esse, e dimostrano con
chiarezza che se i giudici devono essere soggetti
soltanto alla legge, i politici, nella realtà di ogni
giorno, non devono, ma possono, solo se e
quando loro piaccia, cosa inaccettabile per chi scrive
questa nota.
1-Perché, dopo la presentazione della
istanza di messa in stato d'accusa, che risale alle date
4 aprile-19 maggio 2008, e dunque a quasi due anni or
sono, il Comitato parlamentare per i procedimenti
d'accusa, formato dai Componenti della Giunta del Senato
(Presidente Schifani Renato) e dai Componenti della
Giunta della Camera dei deputati (Presidente Fini
Gianfranco) non ha ancora presentato al Parlamento in
seduta comune la relazione prescritta dall'art.12 Legge
costit. 11 marzo 1953 n.1, come modificata dalla Legge
costit. 16.1.1989 n.1, in clamorosa violazione
dell'art.8, co. 2, Legge costit.5 giugno 1989 n.219 ?
Operazione, questa, che può essere eseguita con estrema
facilità, anche con la semplice allegazione di una breve
lettera di accompagnamento alla denuncia, e che, se non
compiuta immediatamente, (e qui son passati quasi due
anni), realizza gli elementi costitutivi, materiali e
psicologici, del delitto continuato, meglio dire
permanente, denunciato nell'istanza dello scrivente,
oltre al delitto, gravissimo per la natura del caso di
specie, di omissione continuata di atti d'ufficio. Il
Segretario Generale della Camera, rispondendo alla
sollecitazione dell’8 settembre 2008, con cortese nota
del successivo giorno 16, informava Salvatore Macca, fra
l'altro, che
"Il
Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Comitato in
base alla regola dell'alternanza di cui al1’art. 12,
comma 2, della citata legge costituzionale,
(nota: in questa legislatura)
sono
quelli della Giunta per le elezioni e le immunità del
Senato della Repubblica.
Il documento da Lei inviato è stato
trasmesso al predetto Comitato ai sensi dell'art. 5,
comma 1, della legge 5 giugno 1989, n.219."
2-Perchè il Presidente del Comitato
parlamentare, e cioè il Presidente del Senato Schifani
Renato, pur sapendo, o avendo l'obbligo di saperlo, che,
senza tale relazione, il Parlamento in seduta comune non
si sarebbe mai potuto riunire per la decisione a
scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tanto che
fino ad oggi non ha ancora provveduto, perché, si
ripete, non ha presentato la relazione? La risposta la
dà tutto il contesto, come si vedrà fra poco.
3-Non solo, ma perché il Presidente
del Senato Schifani Renato, e tutti i componenti della
sua Giunta, hanno permesso che il presidente della
Camera, Fini Gianfranco, e tutti i componenti della sua
Giunta, con decisione orale, quasi clandestina e in
famiglia, comunicata il 24.9.2009 su ordine verbale,
lungi dal dare il doveroso impulso alla procedura
nell'unico modo possibile, e cioè con la presentazione
della relazione, si sono permessi, non solo di omettere
un atto dovuto, ma, usurpando i poteri del Parlamento in
seduta comune, a scrutinio segreto e a maggioranza
assoluta, di entrare addirittura nel merito, con
modalità illegittime, anzi illecite, proclamando essi,
indebitamente, non in segreto, che nei fatti denunciati
non c’erano elementi di reato? Anche al 3 la risposta la
dà il contesto, Un eloquente contesto.
4-Dovendosi presumere che tutti i
componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti
d'accusa conoscessero, avendone l'obbligo, la normativa
che per legge erano chiamati ad applicare, il fatto che
non l'abbiano applicata dimostra soltanto che non
l'hanno voluta applicare. Perche? La risposta è una
sola non essendocene altre. Per tentare di sottrarre il
denunciato all'onta della procedura e alle sanzioni
stabilita dalla legge. Si è detto "tentare" perché, a
conti fatti, lo stesso interessato non fa nulla per
nascondere il suo fermo proposito di non vedere i
fascisti in Parlamento. Ma il capo dello Stato italiano,
che rappresenta l'unità nazionale, (art. 87 Cost.), ed è
il Presidente di tutti gli Italiani, e non solo di
quelli che gli stanno simpatici, non si può permettere
il lusso di queste discriminazioni. Si deve dimettere!
Anche se, con le dimissioni, non sfuggirebbe al
processo, cosi dimostrando, anzi, ammettendo lui stesso,
sia pure in modo implicito ma
per acta
concludentia, e cioè per comportamento
univoco, di avere adottato volontariamente il
comportamento che realizza gli elementi costitutivi del
delitto permanente di attentato alla Costituzione. Si
direbbe perfino che abbia fatto tutto il possibile per
dimostrare, non solo la propria coerenza politica, ma
anche la sua tenace avversione e l'odio eterno al
fascismo. Ma anche nel timore, anzi, nella certezza, che
un fascismo operante alla luce del sole, senza la spada
di Damocle della persecuzione giudiziaria, diverrebbe
certamente un pericoloso concorrente elettorale. Ciò
spiega pure il
motivo per cui, sebbene sia stato
costantemente informato, anche da chi scrive questa
nota, ancor prima della presentazione dell'istanza di
messa in stato d'accusa, non abbia preso alcuna
iniziativa "morbida" per la soluzione del problema,
anche a costo di porsi contro la legge (la
Costituzione), che coi suoi articoli 3, 18, 21 e 49
vuole che tutti i cittadini, e quindi anche
quelli di fede fascista, odiati da Giorgio Napolitano,
possano godere dai privilegi da essi articoli offerti.
Ciò prova in modo lampante che il Presidente ha commesso
il delitto continuato, anzi, permanente, di attentato
alla costituzione, previsto dall'art. 90 di essa, e
punito dall'art. 15 citata Legge costituz. 11 marzo 1953
n.1, con condanna pronunciata, se riconosciuto
colpevole, cosa inevitabile, dalla Corte costituzionale.
5-Ma il fatto è che, cosi agendo, ha
creato grossi problemi ai componenti del Comitato
parlamentare che, per aiutarlo, sono stati costretti a
comportamenti illegittimi, anzi illeciti, rendendoli
suoi correi nel delitto di attentato alla costituzione,
come sancito dal comma 3 dell'art.12 Legge
costituzionale l I marzo 1953 n.1. Solo cosi si spiega
la pantomima rivelata nella comunicazione della
Segreteria Generale della Camera dei deputati del 24
settembre 2009, in cui si informa che
"…secondo quanto comunicato dal Presidente del comitato…
al Presidente della Camera dei deputati (nota
del denunciante: e perché non a quello del Senato
Schifani, allora competente per la legislatura in corso
in forza dell'alternanza?)
l'Ufficio di presidenza del Comitato stesso ha ritenuto
all'unanimità di non ravvisare nell’esposto gli estremi
di una notizia di reato", affermazione
vigorosamente contestata da Salvatore Macca nel
RECLAMO
del 27 settembre 2009, in cui ha dimostrato
il contrario, formulando lui stesso un esauriente capo
d'imputazione.
Quanto sopra enunciato fa apparire
inverosimile che i componenti del Comitato si
rivelassero, e agissero. così da sprovveduti da non
vedere ciò che è sotto gli occhi di tutti, giungendo
perfino ad usurpare i poteri di competenza del
Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e a
maggioranza assoluta. Ma se la comprensione umana verso
il Presidente da parte dei membri del Comitato si può
anche capire, non si può invece capire il fatto che
qualche milione d'Italiani di Fede fascista debba
vedersi capricciosamente espropriare, per una
inammissibile impuntatura, frutto di fanatismo politico,
della possibilità di esercitare un legittimo e
sacrosanto diritto sancito dalla Costituzione.
Tenuto fermo che
Deus
amentat quos perdere vult,
Dio
toglie il senno a coloro che vuole rovinare,
si invitano i componenti del Comitato parlamentare per i
procedimenti d'accusa a fare il loro dovere, presentando
immediatamente la relazione perché la procedura faccia
il suo corso. Cosa che, forse, potrebbe salvarli da una
imputazione, in correità col Presidente Napolitano, per
i crimini configurati e configurabili nei suoi
confronti.
Brescia, 6 febbraio 2010
Salvatore Macca